CATASTROFI NATURALI IMPRESA

Le catastrofi naturali, come alluvioni, terremoti, frane e tempeste, sono eventi imprevedibili che possono mettere a rischio la continuità operativa delle imprese

ASSICURAZIONE - CATASTROFI NATURALI IMPRESA

Le nostre soluzioni per le catastrofi naturali impresa ti offrono ogni giorno una protezione eccellente con la massima trasparenza

OBBLIGO COPERTURA PER LE IMPRESE

A partire dal 31 Marzo 2025, tutte le imprese (ad esclusione delle aziende agricole), indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno dotarsi di una polizza contro i danni derivanti da catastrofi naturali. Questa misura è stata introdotta per proteggere le attività produttive e promuovere una maggiore resilienza economica in caso di eventi estremi.

La polizza catastrofi naturali deve prevedere una copertura contro eventi come:
- Terremoti
- Alluvioni
- Frane e smottamenti
- Tempeste e uragani
- Eventi sismici

normativa Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

PREMI E INCENTIVI FISCALI

Per incentivare la sottoscrizione di queste polizze, la normativa prevede degli incentivi fiscali per le imprese che investono nella protezione contro le catastrofi naturali.

I premi pagati per la polizza possono essere deducibili dalle tasse, riducendo così il costo complessivo della protezione.

SANZIONI

In caso di mancata stipula della polizza contro le catastrofi naturali obbligatoria per le imprese, le sanzioni previste dalla normativa possono variare, ma generalmente includono:

•⁠ ⁠Sanzioni amministrative pecuniarie: Le imprese che non si adeguano entro il termine previsto rischiano di essere soggette a multe o ammende. L'importo può dipendere dalle dimensioni dell'impresa e dalla gravità della violazione.
•⁠ ⁠Limitazione dell'accesso ai fondi di risarcimento: Le imprese che non aderiscono all’obbligo di polizza potrebbero non poter accedere a eventuali fondi di risarcimento o ai benefici economici previsti in caso di danni da catastrofi naturali.
•⁠ ⁠Interruzione della copertura pubblica: Se la polizza obbligatoria non è stipulata, l'impresa potrebbe perdere il diritto a ricevere indennizzi pubblici o risarcimenti legati a danni derivanti da eventi catastrofici.
• Danneggiamento dell'affidabilità aziendale: La mancata protezione contro catastrofi naturali potrebbe influire negativamente sull'immagine dell'impresa e sulla sua reputazione, soprattutto se dovesse subire danni significativi che non sono coperti da assicurazione.

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dato necessario per assicurare il fabbricato, obbligatorio per legge)
(garanzia facoltativa)
Classe costruttiva Fabbricato
(Per rispondere a tale domanda bisogna riferirsi alle strutture portanti verticali (pilastri e colonne) ed orizzontali (travi e solai). La struttura portante è la parte della costruzione destinata ad assorbire i carichi e le azioni esterne a cui il manufatto è soggetto durante tutta la sua vita di esercizio (come è il caso di sollecitazioni dovute a terremoti o frane)
Anno di costruzione
(L’anno di costruzione di un fabbricato è un importante strumento per la determinazione del suo grado di vulnerabilità data l’evoluzione temporale della normativa sismica. Con la Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 si approva il primo documento che prevede una classificazione sismica nazionale del territorio e si iniziano a definire le prime norme tecniche. Successivamente, gli studi di carattere sismologico effettuati all’indomani del terremoto del Friuli-Venezia Giulia del 1975 e di quello in Irpinia del 1980, hanno portato ad un notevole aumento delle conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale ed hanno consentito la formulazione di una proposta di classificazione sismica tradotta in una serie di decreti del Ministero dei Lavori Pubblici approvati tra il 1980 ed il 1984. Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, entrato in vigore l’1/7/2009, racco- glie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità).
Il fabbricato è stato oggetto di adeguamenti/miglioramenti sismici a partire dal 2009 con rilascio di certificato di collaudo statico?
(Gli interventi antisismici sugli edifici esistenti possono essere raggruppati nelle seguenti categorie di intervento: • interventi di riparazione o locali: interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti; • interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessa- riamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati dalle normative attuali; • interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati dalle normative attuali. Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico. Il collaudo statico è la procedura finalizzata alla valutazione e giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera).
Numero piani fuori terra
Si definiscono piani fuori terra tutti i livelli di fabbricato con piano di calpestio integralmente al di sopra del terreno aderente all’edificio (incluso il piano terra) S’intendono parificati ai fabbricati elevati ad 1 piano fuori terra gli stabilimenti industriali/commerciali monopiano con minori pertinenze (es. uffici, soppalchi) elevate fino a 4 piani fuori terra purché la loro superficie sviluppata non ecceda il 20% della superficie coperta in pianta del corpo principale.
Presenza di misure preventive quali: paratie, recinzioni con muratura piena
(Le misure di prevenzione contro alluvioni e allagamenti sono in linea di massima le seguenti: • paratie antiallagamento a protezione delle aperture presenti; • costruzione di recinzioni di protezione degli impianti e macchinari di particolare valore; • barriere difensive di sicurezza progettate ad hoc per il sito produttivo)
Nel fabbricato assicurato tutte le aperture verso l’esterno poste al piano terra, seminterrato e interrato sono protette da serramenti ed infissi anti allagamento certificati secondo la normativa UNI 12208:2020 con almeno classe 7A.
(La UNI EN 12208 definisce nove classi, dalla 1A alla 9. La migliore è la Classe 9A, che identifica un serramento con ottima tenuta all’acqua. La Classe 1A corrisponde alla classe di un serramento che già a 50 Pa presenta infiltrazioni d’acqua. 50 Pa cor- rispondono a una spinta del vento sul serramento a circa 32 Km/h. La Classe 9A, invece, corrisponde alla classe di un serramento che non presenta infiltrazioni d’acqua fino a 600 Pa. 600 Pa corrispondono a una spinta del vento sul serramento pari a circa 110 Km/h)
Se si assicura l’intero fabbricato:
(Si definiscono piani interrati o seminterrati tutti i livelli di fabbricato con piano di calpestio al di sotto del terreno aderente all’edificio)
Se si assicura solo una porzione del fabbricato:
(Si definiscono piani interrati o seminterrati tutti i livelli di fabbricato con piano di calpestio al di sotto del terreno aderente all’edificio)

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